mercoledì 25 marzo 2015

La ricetta rossa diventa elettronica

Un processo che si estenderà progressivamente (per concludersi entro il 2015) e che per il momento riguarda le prescrizioni di farmaci da parte del medico di famiglia, ma nel prossimo futuro coinvolgerà  anche i medici specialisti e i pediatri di fiducia e verrà esteso alla prescrizione di visite ed esami.
Per il cittadino non cambia nulla. Quando il medico di famiglia prescrive farmaci (o visite o esami specialistici) utilizzando la ricetta elettronica, all’assistito consegna invece della ricetta rossa un foglio “promemoria” che riporta le stesse informazioni.
Quando il cittadino deve ritirare un farmaco o prenotare una visita o un esame consegna il promemoria così come faceva con la ricetta rossa. I farmacisti e gli operatori delle Aziende sanitarie recuperano nel computer la ricetta e possono consegnare il farmaco o effettuare la prenotazione della visita o dell’esame.
In una fase successiva, quando il sistema sarà a regime, il promemoria non sarà più necessario: ci sarà solo la ricetta elettronica in rete.
Le informazioni contenute nella ricetta elettronica possono essere viste in tempo reale: il medico di famiglia, lo specialista, il farmacista, gli operatori del Cup (il Centro unificato di prenotazione delle visite e degli esami) possono visualizzare la ricetta nel proprio computer in rete ed essere aggiornati sul bisogno sanitario del cittadino.
Inoltre con la ricetta elettronica viene superata la documentazione cartacea, spesso mal conservata e a volte non disponibile al momento del bisogno.
Inoltre, la ricetta (con le informazioni sanitarie che contiene) entra ora nel Fascicolo sanitario elettronico di ogni assistito. Ed esattamente come il Fascicolo sanitario elettronico, che raccoglie on line tutta la storia sanitaria della persona , la ricetta elettronica contribuisce a semplificare i percorsi per i cittadini ed è uno strumento utile ai professionisti per l'assistenza e la cura. Infine, aspetto non secondario, la nuova modalità nel tempo consente un risparmio economico per il Servizio sanitario regionale.
La ricetta rossa però non sparisce. Resta obbligatoria per prescrivere alcuni tipi di farmaci (per esempio, gli stupefacenti) e può essere rilasciata se per qualche motivo (ad esempio, problemi tecnici al computer) il medico non può comporre la ricetta elettronica e il promemoria.
L’avvio della ricetta elettronica al posto della ricetta rossa è previsto dal Decreto legislativo “Crescita 2.0” ed è un obiettivo dell’Agenda digitale del Governo, insieme al Fascicolo sanitario elettronico. 
Per ulteriori informazioni: www.saluter.it

mercoledì 18 marzo 2015

Fatturazione elettronica: scadenze marzo 2015



Avvicinandosi la data del 31.3.2015, la circolare 9.3.2015, n. 1/DF, chiarisce i soggetti destinatari dell’obbligo di ricevere la c.d. “fattura  elettronica”, introdotta con l’art. 1, commi da 209 a 2014, della l. 24.12.2007, n. 244.
In pratica, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, della l. 31.12.2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.
La trasmissione alle amministrazioni deve essere effettuata attraverso il sistema di interscambio (SdI), ai sensi dell’art. 2 del d.m. 3.4.2013, n. 55.
Le pubbliche amministrazioni obbligate sono inserite nel conto economico consolidato, pubblicato annualmente dall’ISTAT entro il 30 settembre.
La circolare precisa che l’art. 1 del d.m. “individua quali destinatarie dell’obbligo di fatturazione elettronica le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della l. 31.12.2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome”. Inoltre, precisa sono incluse nell’adempimento “le autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165”.

Le amministrazioni destinatarie dell’obbligo di fatturazione elettronica
a) Soggetti indicati all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165:
- tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le CCIAA e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al d.lgs. 30.7.1999, n. 300, , fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI”.
b) Soggetti indicati all’art. 1, comma 2, della l. 31.12.2009, n. 196:
- soggetti indicati ai fini statistici dall’ISTAT nell’elenco oggetto del comunicato del medesimo istituto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale entro il 30.9 di ogni anno e le autorità indipendenti.
c) Soggetti indicati all’art. 1, comma 209, della l. 24.12.2007, n. 244:
- Amministrazioni autonome.

Tutti i soggetti indicati nel prospetto cono qualificati come “amministrazioni”.  Tra queste sono comprese anche le amministrazioni locali, che sono individuate nell’elenco pubblicato dall’ISTAT, nel quale è incluso anche il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A.
L’obbligo di osservare la normativa decorre dal giorno:
- 6 giugno 2014, per i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, individuati come tali nell’elenco ISTAT;
- 31 marzo, per tutte le rimanenti amministrazioni, incluse quelle che sono individuate come “amministrazioni locali” nell’elenco ISTAT.



http://www.leggioggi.it/2015/03/16/fatturazione-elettronica-i-soggetti-obbligati/